di Stefano Mollenbeck – Agente procuratore assicurativo
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2025 confermando le caratteristiche del precedente piano, compreso il concetto di “Standard Value” (SV). Lo SV rappresenta il valore massimo ammissibile a contributo. Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del piano:
AVVERSITÀ ASSICURABILI:
Avversità catastrofali:
alluvione – siccità – gelo/brina
Avversità di frequenza:
eccesso neve – eccesso pioggia – grandine – venti forti
Avversità accessorie:
colpo di sole, vento caldo e ondata di calore – sbalzo termico
COMBINAZIONI DEI RISCHI ASSICURABILI
Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:
1–Tutte le avversità catastrofali + frequenza + accessorie;
2–Le avversità catastrofali + almeno una avversita’ di frequenza ed, eventualmente, tutte le avversità accessorie;
3–Almeno 2 avversità di frequenza ed, eventualmente, tutte le avversità accessorie;
4–Polizze monorischio che coprono le avversità grandine, solo se sottoscritte da nuovi assicurati intesi come “CUAA e superfici” non presenti nel database delle polizze agevolate degli ultimi 5 (cinque) anni;
5–Polizze semplificate a copertura solo della mancata resa quantitativa per la prima parte del rischio, in modo complementare all’intervento del Fondo Agricat.
GARANZIE PRESTATE CON LE POLIZZE AGEVOLATE
Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversità atmosferiche.Si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quantitativa, oltre all’eventuale danno di qualità, della produzione a causa delle combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata. In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata, o a quella effettivamente ottenibile nell’anno, se inferiore. A partire dal 1° Gennaio 2018, gli schemi di polizza riportati sopra dal punto 1 a 4 prevederanno l’applicazione di una soglia di danno pari al 20% calcolata considerando l’intera produzione assicurata per Prodotto/Comune (a i fini del calcolo della soglia il prodotto protetto da rete anti-grandine è considerato come prodotto a sé stante). La quantificazione del danno dovrà essere effettuata unicamente al momento della raccolta tenendo conto, eventualmente, anche della compromissione della qualità.
VALORI ASSICURABILI
I valori assicurabili delle produzioni vegetali soggetti a contribuzione pubblica non devono mai superare il valore reale della produzione ottenibile. Ciò che l’agricoltore avrà assicurato, ai soli fini della determinazione del sostegno pubblico, sarà verificato attraverso lo “Standard Value”.
In questo modo: sarà verificato che il valore della produzione storica riportata nel PAI non risulti superiore allo “standard value” di riferimento. In caso il valore della produzione storica sia superiore, l’agricoltore deve produrre documenti comprovanti il valore riportato nel PAI. Successivamente sarà verificato che il valore assicurato non risulti superiore al valore della produzione storica, a sua volta verificato secondo la procedura precedente.
DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO CONTRIBUTIVO
Il parametro contributivo è pari alla tariffa media degli ultimi cinque anni (nell’anno n: n-1 …n-5. Escluso il corren-te.) per ogni combinazione area territoriale/prodotto/pacchetto di garanzie, calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi degli ultimi cinque anni) / (somma dei valori assicurati degli ultimi cinque anni)] x 100.
Parametri massimi:
In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati ed i meccanismi di salvaguardia il parametro contributivo massimo:
-Per la tipologia di polizza che coprono le avversità catastrofali (6-9 eventi) è 23 per tutti i prodotti;
-Per le altre tipologie di polizze è: 18,5 per la frutta, 14 per tabacco, vivai di vite portinnesto, barbatelle di vite, nesti di vite ed orticole, 7,5 per i cereali, 9 per gli altri prodotti.
La misura del contributo pubblico è determinata a consuntivo e, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, sarà aumentata rispetto all’annualità precedente fino ad un 70% per tutte le tipologie di polizze ad esclusione delle combinazioni a due garanzie e monorischio. Per queste ultime, l’aliquota massima sarà pari al 65%.
POLIZZE INTEGRATIVE
Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata ma riguardano garanzie, valori e quantità non agevolabili. I beneficiari per le polizze individuali o gli organismi associativi per le polizze collettive trasmettono al Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate. L’esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalate nei certificati delle polizze agevolate, ovvero la loro mancata trasmissione ai fini del caricamento nel Sistema per la gestione del rischio, è motivo di decadenza dal diritto all’aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.
TERMINI DI SOTTOSCRIZIONE DELLE POLIZZE
Le polizze assicurative individuali ed i certificati di adesione alle polizze collettive devono essere sottoscritte entro le seguenti date (salvo eventuali future deroghe):
-Colture a ciclo autunno–primaverile: 31 marzo
-Colture permanenti: 30 aprile
-Colture a ciclo primaverile e olivicoltura: 30 giugno
-Colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate: 15 luglio
-Colture a ciclo autunno – invernale: 31 ottobre
REQUISITI DELLE POLIZZE AGEVOLATE
Il PGIR (piano di gestione individuale del rischio) costituisce un allegato alla polizza o al certificato di polizza, per le polizze collettive, ed i seguenti dati in esso contenuti fanno fede ai fini del calcolo del contributo. Tale documento dovrà essere redatto presso il proprio CAA necessariamente prima della sottoscrizione della polizza agevolata.
Ricordiamo che comunque i dati di polizza devono trovare rispondenza nei rispettivi dati del PIANO COLTURALE del fascicolo aziendale concernenti le superfici coltivate.
Pertanto, ai fini di evitare disguidi ed anomalie è opportuno che prima della stipula delle polizze agevolate, i produttori agricoli verifichino che le superfici su cui insistono le colture da assicurare siano riportati nel PIANO COLTURALE del fascicolo aziendale e, all’occorrenza, dovranno provvedere all’aggiornamento del fascicolo stesso.
Nel caso in cui il PGIR non fosse disponibile prima della sottoscrizione della copertura assicurativa, tale documento può essere momentaneamente sostituito dalla MANIFESTAZIONE D’INTERESSE rilasciata dal proprio CAA (prima della sottoscrizione della polizza). In ogni caso l’assicurato dovrà produrre e consegnare all’intermediario il PGIR non appena sarà disponibile presso il proprio Centro di Assistenza Agricola.
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